Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 dic 2021
All’articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 95/93, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per le bande orarie non messe a disposizione del coordinatore ai fini della riassegnazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 bis, per il periodo compreso tra il 28 marzo 2021 e il 29 ottobre 2022 e ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, se un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico compresa tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021, il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico compresa tra il 31 ottobre 2021 e il 26 marzo 2022 e il 64 % del tempo nel corso della stagione di traffico compresa tra il 27 marzo 2022 e il 29 ottobre 2022, il vettore aereo è legittimato a ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico. Per il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, i valori percentuali di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), sono pari al 50 % per la stagione di traffico compresa tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021, al 50 % per la stagione di traffico compresa tra il 31 ottobre 2021 e il 26 marzo 2022 e al 64 % per la stagione di traffico compresa tra il 27 marzo 2022 e il 29 ottobre 2022.».
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