Art. 70 · Valutazione e riesame

Art. 70

Valutazione e riesame

In vigore dal 15 dic 2021
Valutazione e riesame 1.   Tre mesi dopo la sostituzione del regolamento (UE) n. 604/2013, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua valutazione circa la necessità di modificare il presente regolamento al fine di garantire la coerenza e l’uniformità interna del quadro giuridico dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative al meccanismo di monitoraggio di cui all’, e presenta le proposte necessarie per modificare opportunamente il presente regolamento. 2.   Entro il 20 gennaio 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ordina una valutazione esterna indipendente per esaminare, in particolare, i risultati dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Tale valutazione concerne l’impatto dell’Agenzia sulla cooperazione pratica nelle questioni attinenti all’asilo e sull’agevolazione dell’attuazione del CEAS. La valutazione tiene debitamente conto dei progressi conseguiti nell’ambito del mandato dell’Agenzia, inclusa una valutazione circa la necessità di misure supplementari per assicurare un’effettiva solidarietà e condivisione di responsabilità con gli Stati membri soggetti a particolari pressioni. La valutazione di cui al primo comma affronta in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Esamina altresì l’adeguatezza della struttura di gestione all’adempimento dei compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti interessate sia a livello dell’Unione sia a livello nazionale. 3.   La Commissione trasmette la relazione con i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio d’amministrazione. 4.   Ogni due valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina se sia giustificato mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti, e può proporre che il presente regolamento venga modificato di conseguenza o abrogato.
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