Art. 7 · Funzionari di collegamento negli Stati membri

Art. 7

Funzionari di collegamento negli Stati membri

In vigore dal 15 dic 2021
Funzionari di collegamento negli Stati membri 1.   Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale dell’Agenzia da impiegare quali funzionari di collegamento negli Stati membri. 2.   In consultazione con gli Stati membri interessati, il direttore esecutivo formula una proposta sulla natura e le condizioni dell’impiego e sullo Stato membro o la regione presso i quali può essere impiegato il funzionario di collegamento. Il direttore esecutivo può stabilire che un funzionario di collegamento si occupi di massimo quattro Stati membri geograficamente limitrofi. La proposta del direttore esecutivo è soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione. 3.   Il direttore esecutivo comunica la nomina dei funzionari di collegamento allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme a detto Stato membro, la sede dell’impiego. 4.   I funzionari di collegamento agiscono a nome dell’Agenzia e promuovono la cooperazione e il dialogo tra l’Agenzia e le autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione e altri servizi competenti. In particolare, i funzionari di collegamento: a) fungono da interfaccia tra l’Agenzia e le autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione e altri servizi competenti; b) favoriscono la raccolta delle informazioni di cui all’ e di eventuali altre informazioni richieste dall’Agenzia; c) contribuiscono a promuovere l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di asilo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; d) ove richiesto, assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza per far fronte a eventuali pressioni sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di accoglienza; e) facilitano la comunicazione tra gli Stati membri e tra lo Stato membro interessato e l’Agenzia, e condividono le informazioni pertinenti in possesso dell’Agenzia con lo Stato membro interessato, comprese le informazioni sull’assistenza in corso; f) forniscono regolarmente relazioni al direttore esecutivo in merito alla situazione dell’asilo nello Stato membro interessato e alla sua capacità di gestire efficacemente i propri sistemi di asilo e di accoglienza. Qualora nelle relazioni di cui alla lettera f) del primo comma siano sollevate preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti d’interesse per lo Stato membro in questione, il direttore esecutivo informa senza indugio tale Stato membro. Tali relazioni sono prese in considerazione ai fini del meccanismo di monitoraggio di cui all’ e sono trasmesse allo Stato membro interessato. 5.   Ai fini del paragrafo 4, i funzionari di collegamento mantengono contatti regolari con le autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione e con altri servizi competenti, mantenendo informato un punto di contatto designato dallo Stato membro interessato. 6.   Nell’assolvere ai loro compiti, i funzionari di collegamento ricevono istruzioni soltanto dall’Agenzia.
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