Art. 63 · Trasparenza

Art. 63

Trasparenza

In vigore dal 15 dic 2021
Trasparenza 1.   Ai documenti in possesso dell’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   L’Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa sulle questioni che rientrano nell’ambito dei suoi compiti. L’Agenzia rende pubblica la relazione annuale consolidata relativa alle attività dell’Agenzia e garantisce, in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. 3.   Il consiglio d’amministrazione, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4.   Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all’Agenzia in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua. 5.   Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla CGUE alle condizioni stabilite, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
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