Art. 57
Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali
In vigore dal 15 dic 2021
Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali
1. L’Agenzia garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell’Unione, ivi compresi la Carta, e del diritto internazionale pertinente, in particolare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
2. L’interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell’applicazione del presente regolamento.
3. L’Agenzia, su proposta del responsabile dei diritti fondamentali, adotta e attua una strategia in materia di diritti fondamentali onde garantire il rispetto di tali diritti in tutte le proprie attività.
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