Art. 55
Rendicontazione e discarico
In vigore dal 15 dic 2021
Rendicontazione e discarico
1. Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario N + 1, il contabile dell’Agenzia invia al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori per l’esercizio finanziario N.
2. Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario N + 1, l’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio finanziario N al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario N + 1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia per l’esercizio finanziario N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario N sotto la propria responsabilità e li presenta al consiglio d’amministrazione per parere.
4. Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario N.
5. Entro il 1o luglio dell’esercizio finanziario N + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi per l’esercizio finanziario N, unitamente al parere del consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi per l’esercizio finanziario N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio finanziario N + 1.
7. Entro il 30 settembre dell’esercizio finanziario N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio d’amministrazione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in oggetto.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia, prima del 15 maggio dell’esercizio finanziario n + 2, per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario N.
Storico versioni
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