Art. 51 · Meccanismo di denuncia

Art. 51

Meccanismo di denuncia

In vigore dal 15 dic 2021
Meccanismo di denuncia 1.   L’Agenzia istituisce un meccanismo di denuncia inteso ad assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati in tutte le attività dell’Agenzia. 2.   Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni di un esperto che partecipa a una squadra di sostegno per l’asilo e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all’Agenzia. 3.   Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Le denunce che impugnino una decisione di un’autorità nazionale su singole domande di protezione internazionale sono irricevibili. Le denunce anonime, futili, improprie, vessatorie, ipotetiche, imprecise o presentate in malafede sono anch’esse irricevibili. 4.   Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall’Agenzia e agisce in conformità del diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali: a) esamina la ricevibilità delle denunce; b) registra le denunce ricevibili; c) inoltra le denunce ricevute al direttore esecutivo; d) trasmette allo Stato membro di origine le denunce riguardanti gli esperti che partecipano ad una squadra di sostegno per l’asilo; e) informa l’autorità o l’organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro di una denuncia; e f) registra e assicura il seguito dato alla denuncia dall’Agenzia o dallo Stato membro interessato. 5.   In conformità con il diritto a una buona amministrazione, ove una denuncia sia ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa a un’autorità o organo nazionale, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Qualora la denuncia sia irricevibile, il denunciante è informato dei motivi di irricevibilità e riceve, ove possibile, informazioni sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema. Ogni decisione è redatta per iscritto ed è motivata. 6.   Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell’Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, in merito ai risultati e al seguito dato dall’Agenzia alla denuncia, comprese le eventuali misure disciplinari. 7.   Se la denuncia è legata a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo coinvolge il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d’intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e le modalità della loro cooperazione in relazione alle denunce ricevute. 8.   Nel caso di una denuncia riguardante un esperto di uno Stato membro, compresi gli esperti nazionali distaccati, lo Stato membro di origine assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro di origine riferisce al responsabile dei diritti fondamentali in merito ai risultati e il seguito dato alla denuncia entro un determinato periodo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L’Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro di origine. 9.   Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di un esperto inviato da uno Stato membro, compresi gli esperti nazionali distaccati, il direttore esecutivo chiede allo Stato membro di allontanare immediatamente l’esperto o l’esperto nazionale distaccato dalle attività dell’Agenzia. Qualora si accerti una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di un esperto inviato dall’Agenzia, il direttore esecutivo allontana tale esperto dalle attività dell’Agenzia. 10.   Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio d’amministrazione in merito ai risultati e al seguito dato a una denuncia da parte dell’Agenzia e degli Stati membri interessati. L’Agenzia include nella sua relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione informazioni riguardanti il meccanismo di denuncia di cui all’. 11.   L’Agenzia, incluso il responsabile dei diritti fondamentali, gestisce e tratta i dati personali contenuti in una denuncia in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.Gli Stati membri gestiscono e trattano i dati personali contenuti in una denuncia in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680, se del caso. Ogniqualvolta un denunciante presenta una denuncia, si considera che esso abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, il responsabile dei diritti fondamentali tratta le denunce con riservatezza conformemente al diritto nazionale e dell’Unione, a meno che il denunciante non rinunci esplicitamente al proprio diritto alla riservatezza. Se rinuncia al diritto alla riservatezza, si considera che un denunciante abbia accettato che il responsabile dei diritti fondamentali o l’Agenzia ne divulghi l’identità, se necessario, alle autorità o agli organi competenti in relazione all’oggetto della denuncia.
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