Art. 47 · Responsabilità del direttore esecutivo

Art. 47

Responsabilità del direttore esecutivo

In vigore dal 15 dic 2021
Responsabilità del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia e risponde delle sue attività al consiglio d’amministrazione. 2.   Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio d’amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o altro organismo. 3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni. 4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. 5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue: a) la gestione corrente dell’Agenzia; b) l’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio d’amministrazione; c) la preparazione dei documenti di programmazione di cui all’ e la loro presentazione al consiglio d’amministrazione previa consultazione della Commissione; d) l’attuazione dei documenti di programmazione di cui all’ e il rendiconto di tale attuazione al consiglio d’amministrazione; e) l’elaborazione delle relazioni annuali consolidate di attività dell’Agenzia e la loro presentazione al consiglio d’amministrazione per adozione; f) l’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell’OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all’anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e, se del caso, al comitato esecutivo; g) la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive; h) l’elaborazione di una strategia antifrode dell’Agenzia e la sua presentazione al consiglio d’amministrazione per approvazione; i) la preparazione del progetto di regole finanziarie applicabili all’Agenzia; j) l’elaborazione dei progetti di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia conformemente all’ e l’esecuzione del bilancio; k) l’esercizio delle competenze di cui all’ nei confronti del personale dell’Agenzia; l) l’adozione di tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d’informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b); m) l’adozione di tutte le decisioni relative alla gestione delle strutture interne dell’Agenzia; n) l’elaborazione di relazioni sulla situazione nei paesi terzi di cui all’; o) la presentazione dell’analisi comune e delle note di orientamento al consiglio d’amministrazione conformemente all’, paragrafo 2; p) la creazione di squadre di esperti ai fini degli , composte da esperti appartenenti al personale dell’Agenzia, della Commissione e, se necessario, degli Stati membri e, in qualità di osservatore, dell’UNHCR; q) l’avvio di una procedura di monitoraggio conformemente all’, paragrafo 2; r) la presentazione dei risultati e delle bozze di raccomandazioni, nel contesto di una procedura di monitoraggio, allo Stato membro interessato e successivamente al consiglio d’amministrazione conformemente all’, paragrafi 3 e 4; s) la presentazione di relazioni al consiglio d’amministrazione e alla Commissione conformemente all’, paragrafo 5; t) la valutazione, l’approvazione e il coordinamento delle richieste di assistenza operativa e tecnica conformemente all’, paragrafo 1, e all’; u) l’attuazione dei piani operativi di cui all’; v) il coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione con la Commissione e altri organismi, uffici e agenzie competenti dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1; w) l’attuazione delle decisioni del Consiglio di cui all’, paragrafo 2; x) le decisioni, in consultazione con il consiglio d’amministrazione, riguardanti l’acquisto o il noleggio di attrezzature tecniche conformemente all’, paragrafo 2; y) la proposta di una rosa di candidati per la nomina a responsabile dei diritti fondamentali conformemente all’, paragrafo 1; z) la nomina di un agente di coordinamento dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-47