Art. 35
Cooperazione con i paesi terzi
In vigore dal 15 dic 2021
Cooperazione con i paesi terzi
1. Per le questioni che rientrano nelle sue attività, e nella misura necessaria all’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell’Unione in materia di relazioni esterne, anche per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali, e in cooperazione con il SEAE. L’Agenzia e gli Stati membri promuovono e osservano norme e standard che formano parte della normativa dell’Unione, anche quando svolgono attività nel territorio di paesi terzi.
2. L’Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell’Unione, in particolare per promuovere le norme dell’Unione in materia d’asilo, assistere i paesi terzi nell’acquisizione di competenze e nello sviluppo di capacità per i loro sistemi di asilo e di accoglienza, e attuare i programmi di sviluppo e protezione regionale e altre azioni. L’Agenzia può porre in atto tale cooperazione nell’ambito di accordi operativi conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell’Unione e alle sue politiche. Il consiglio d’amministrazione decide in merito a tali accordi operativi, che sono soggetti all’approvazione preliminare della Commissione. L’Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima della conclusione di un accordo operativo.
3. Nel contesto della cooperazione con i paesi terzi, l’Agenzia può fornire sostegno a uno Stato membro ai fini dell’attuazione dei programmi di reinsediamento, su richiesta di tale Stato membro.
4. Nel quadro della politica esterna dell’Unione, ove opportuno, l’Agenzia partecipa all’attuazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione con i paesi terzi che riguardino i settori contemplati dal presente regolamento.
5. L’Agenzia può beneficiare del finanziamento dell’Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alla politica esterna dell’Unione. L’Agenzia può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.
6. L’Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività espletate a norma del presente articolo per mezzo della sua relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione di cui all’. La relazione include anche una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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