Art. 34
Cooperazione con i paesi associati
In vigore dal 15 dic 2021
Cooperazione con i paesi associati
1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera.
2. La natura, la portata e le modalità di partecipazione di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera ai lavori dell’Agenzia sono stabilite in pertinenti accordi operativi. Tali accordi operativi comprendono disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell’Agenzia, ai contributi finanziari, alla partecipazione alle riunioni del consiglio d’amministrazione e al personale. In materia di personale, gli accordi operativi rispettano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime applicabile») definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (25).
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