Art. 32 · Trattamento dei dati personali per la prestazione di assistenza operativa e tecnica e a fini di reinsediamento

Art. 32

Trattamento dei dati personali per la prestazione di assistenza operativa e tecnica e a fini di reinsediamento

In vigore dal 15 dic 2021
Trattamento dei dati personali per la prestazione di assistenza operativa e tecnica e a fini di reinsediamento 1.   Il trattamento, da parte dell’Agenzia, di dati personali raccolti o trasmessile dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto della prestazione di assistenza operativa e tecnica agli Stati membri e a fini di reinsediamento è limitato ai dati seguenti sui cittadini di paesi terzi: a) nome e cognome; b) data e luogo di nascita; c) luogo di residenza o dimora; d) genere; e) età; f) cittadinanza; g) professione; h) studi; i) membri della famiglia; j) data e luogo di arrivo; k) impronte digitali; l) immagine del volto; e m) status in termini di protezione internazionale. 2.   L’Agenzia può trattare i dati personali di cui al paragrafo 1, ove necessario, per uno degli scopi seguenti: a) per adottare misure operative e tecniche a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), b), c) g) o h); b) per trasmettere tali dati personali all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a Europol o Eurojust per lo svolgimento dei loro compiti in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell’; c) per trasmettere tali dati personali alle autorità nazionali competenti in materia di asilo e immigrazione nonché ad altri servizi pertinenti in conformità della legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati nazionali e dell’Unione; d) per analizzare informazioni sulla situazione dell’asilo, come indicato all’; e) per prestare assistenza agli Stati membri nelle azioni relative al reinsediamento. 3.   Ove strettamente necessario per una misura operativa e tecnica a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), o per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, l’Agenzia può, in relazione a un caso specifico, trattare i dati personali necessari per valutare se un cittadino di un paese terzo possa beneficiare della protezione internazionale e i dati relativi alla salute o a specifiche vulnerabilità di un cittadino di un paese terzo. Tali dati personali sono resi accessibili solo ai membri del personale che, nel caso specifico, necessitano di esserne a conoscenza. Tali membri del personale tutelano la riservatezza dei dati in questione. Tali dati personali non sono soggetti a ulteriore trattamento o a trasmissione ulteriore. 4.   L’Agenzia cancella i dati personali subito dopo averli trasmessi all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a Europol o Eurojust o alle autorità competenti nazionali o non appena siano stati utilizzati per analizzare le informazioni sulla situazione dell’asilo di cui all’. In ogni caso il periodo di conservazione dei dati non supera 30 giorni dalla data in cui l’Agenzia raccoglie o riceve tali dati personali. L’Agenzia rende anonimi i dati personali contenuti nell’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo di cui all’. 5.   L’Agenzia cancella i dati personali ottenuti per la finalità di cui all’, paragrafo 1, lettera e) non appena non sono più necessari per la finalità per la quale sono stati ottenuti e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di reinsediamento del cittadino del paese terzo. 6.   Fatti salvi gli altri diritti sanciti dal regolamento (UE) 2016/679, e in aggiunta alle informazioni di cui all’ di tale regolamento, gli esperti partecipanti alle squadre di sostegno per l’asilo che trasmettano dati personali a norma del paragrafo 1 del presente articolo forniscono ai cittadini di paesi terzi, al momento della raccolta dei loro dati personali, le informazioni di contatto dell’autorità di controllo incaricata di monitorare e garantire il rispetto di detto regolamento.
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