Art. 31
Finalità del trattamento dei dati personali
In vigore dal 15 dic 2021
Finalità del trattamento dei dati personali
1. L’Agenzia tratta i dati personali solo nella misura in cui ciò è necessario e per i seguenti scopi:
a)
la prestazione di assistenza tecnica e operativa a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafi 2 e 3;
b)
lo svolgimento di campionamenti di casi ai fini del monitoraggio di cui all’;
c)
la facilitazione dello scambio di informazioni con le autorità competenti nazionali, con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, con Europol o Eurojust conformemente all’, e nel quadro delle informazioni ottenute durante lo svolgimento dei compiti di cui all’, paragrafo 3, ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti in conformità ai rispettivi mandati;
d)
l’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo di cui all’;
e)
l’assistenza agli Stati membri nelle azioni relative al reinsediamento.
2. Qualsiasi trattamento di dati personali rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri o altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione che forniscono dati personali all’Agenzia procedono a tali trasferimenti solo per le finalità di cui al paragrafo 1. Qualunque trattamento di dati conservati per finalità diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è vietato.
4. Gli Stati membri o altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione che forniscono dati personali all’Agenzia possono indicare, al momento del trasferimento di dati personali, le eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, lo Stato membro o l’organismo, l’ufficio o l’agenzia interessati ne informano l’Agenzia. L’Agenzia si conforma a tali limitazioni.
Storico versioni
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