Art. 28
Costi
In vigore dal 15 dic 2021
Costi
1. L’Agenzia sostiene i costi sostenuti dagli esperti che partecipano alle squadre di sostegno per l’asilo, in particolare:
a)
i costi relativi al viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante, al viaggio dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine e al viaggio all’interno dello Stato membro ospitante ai fini della missione;
b)
i costi di vaccinazione;
c)
i costi relativi ad assicurazioni specifiche;
d)
i costi di assistenza sanitaria;
e)
la diaria, compresi i costi per l’alloggio;
f)
costi relativi alle attrezzature tecniche dell’Agenzia;
g)
gli onorari degli esperti;
h)
i costi di trasposto, inclusi i costi per il noleggio di autoveicoli e tutte le spese correlate, quali l’assicurazione, il carburante e i pedaggi;
i)
i costi di telecomunicazione.
2. Il consiglio d’amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento dei costi sostenuti dagli esperti a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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