Art. 28 · Costi

Art. 28

Costi

In vigore dal 15 dic 2021
Costi 1.   L’Agenzia sostiene i costi sostenuti dagli esperti che partecipano alle squadre di sostegno per l’asilo, in particolare: a) i costi relativi al viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante, al viaggio dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine e al viaggio all’interno dello Stato membro ospitante ai fini della missione; b) i costi di vaccinazione; c) i costi relativi ad assicurazioni specifiche; d) i costi di assistenza sanitaria; e) la diaria, compresi i costi per l’alloggio; f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell’Agenzia; g) gli onorari degli esperti; h) i costi di trasposto, inclusi i costi per il noleggio di autoveicoli e tutte le spese correlate, quali l’assicurazione, il carburante e i pedaggi; i) i costi di telecomunicazione. 2.   Il consiglio d’amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento dei costi sostenuti dagli esperti a norma del paragrafo 1.
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