Art. 20
Invio delle squadre di sostegno per l’asilo
In vigore dal 15 dic 2021
Invio delle squadre di sostegno per l’asilo
1. L’Agenzia invia negli Stati membri squadre di sostegno per l’asilo per fornire assistenza operativa e tecnica a norma dell’, paragrafo 1.
2. Non appena concordato il piano operativo a norma dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 2, il direttore esecutivo chiede agli Stati membri di inviare i propri esperti entro dieci giorni lavorativi. La richiesta è trasmessa per iscritto, corredata da una copia del piano operativo, ai referenti nazionali di cui all’ e menzionano la data di invio prevista.
3. Il direttore esecutivo invia le squadre di sostegno per l’asilo attingendo al gruppo di riserva in materia d’asilo nel quadro di una richiesta di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), di una proposta dell’Agenzia di fornire assistenza su propria iniziativa a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), o di assistenza fornita dall’Agenzia a norma dell’. L’invio di esperti provenienti dal gruppo di riserva in materia d’asilo ha luogo entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui viene concordato il piano operativo conformemente all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione, senza indebiti ritardi, gli esperti del gruppo di riserva in materia d’asilo come stabilito dal direttore esecutivo. Lo Stato membro ospitante non invia esperti facenti parte del suo contributo fisso al gruppo di riserva in materia d’asilo. Qualora emerga una carenza di esperti da inviare in missione nell’ambito del gruppo di riserva in materia d’asilo, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, decide in che modo ovviare a tale carenza. Il direttore esecutivo informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
5. Lo Stato membro da cui viene inviato l’esperto («Stato membro di origine») determina la durata della missione. Essa non è inferiore a 45 giorni, tranne nel caso in cui l’assistenza operativa e tecnica in questione sia richiesta per una durata inferiore.
6. Il direttore esecutivo può chiedere a uno Stato membro di depennare un esperto da un gruppo di riserva in materia d’asilo in caso di condotta scorretta o di violazione delle norme applicabili alla missione. In tali casi, l’esperto in questione non è preso in considerazione per future missioni.
7. L’Agenzia informa il Parlamento europeo, mediante la sua relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione di cui all’, del numero di esperti che gli Stati membri si sono impegnati a mettere a disposizione e del numero di esperti effettivamente inviati presso le squadre di sostegno per l’asilo a norma del presente articolo. Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui all’, paragrafo 3 o 8, nel corso dell’anno precedente. Essa include altresì le motivazioni alla base di tale richiesta e le informazioni fornite dallo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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