Art. 12 · Informazioni e analisi sui paesi d’origine sicuri e i paesi terzi sicuri

Art. 12

Informazioni e analisi sui paesi d’origine sicuri e i paesi terzi sicuri

In vigore dal 15 dic 2021
Informazioni e analisi sui paesi d’origine sicuri e i paesi terzi sicuri 1.   L’Agenzia può assistere gli Stati membri nell’applicazione dei concetti di paese sicuro conformemente alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) fornendo informazioni e analisi. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione nell’ambito dei suoi compiti relativi ai concetti di paese sicuro conformemente alla direttiva 2013/32/UE fornendo informazioni e analisi. 3.   Nel fornire informazioni e analisi fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Agenzia si conforma ai principi generali di cui all’. 4.   L’Agenzia sottopone, regolarmente e su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni e le analisi fornite a norma dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-12