Art. 12
Informazioni e analisi sui paesi d’origine sicuri e i paesi terzi sicuri
In vigore dal 15 dic 2021
Informazioni e analisi sui paesi d’origine sicuri e i paesi terzi sicuri
1. L’Agenzia può assistere gli Stati membri nell’applicazione dei concetti di paese sicuro conformemente alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) fornendo informazioni e analisi.
2. L’Agenzia assiste la Commissione nell’ambito dei suoi compiti relativi ai concetti di paese sicuro conformemente alla direttiva 2013/32/UE fornendo informazioni e analisi.
3. Nel fornire informazioni e analisi fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Agenzia si conforma ai principi generali di cui all’.
4. L’Agenzia sottopone, regolarmente e su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni e le analisi fornite a norma dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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