Art. 10 · Reti europee per le informazioni sui paesi terzi

Art. 10

Reti europee per le informazioni sui paesi terzi

In vigore dal 15 dic 2021
Reti europee per le informazioni sui paesi terzi 1.   L’Agenzia provvede al coordinamento delle iniziative nazionali di predisposizione di informazioni sui paesi terzi creando e gestendo fra gli Stati membri reti per le informazioni su tali paesi. Tali reti possono, se del caso e su base puntuale, coinvolgere esperti esterni con competenze pertinenti provenienti dall’UNHCR o da altre organizzazioni interessate. 2.   Le reti di cui al paragrafo 1 servono agli Stati membri, in particolare, per: a) scambiarsi e aggiornare le relazioni nazionali, altri documenti e altre informazioni pertinenti sui paesi terzi, anche su questioni tematiche; b) presentare all’Agenzia richieste e assisterla nel rispondere a richieste attinenti a specifiche questioni di fatto che potrebbero emergere dalle domande di protezione internazionale, ferme restando le norme sulla tutela della vita privata, le norme sulla protezione dei dati e le norme di riservatezza stabilite dal diritto nazionale; c) contribuire all’elaborazione e all’aggiornamento di documenti a livello dell’Unione che forniscano informazioni sui paesi terzi interessati.
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