Art. 34
Preparazione degli atti di esecuzione
In vigore dal 15 dic 2021
Preparazione degli atti di esecuzione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento.
2. In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2282:oj#art-34