Art. 34 · Preparazione degli atti di esecuzione

Art. 34

Preparazione degli atti di esecuzione

In vigore dal 15 dic 2021
Preparazione degli atti di esecuzione 1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento. 2.   In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
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