Art. 23 · Cooperazione volontaria

Art. 23

Cooperazione volontaria

In vigore dal 15 dic 2021
Cooperazione volontaria 1.   La Commissione promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito a: a) valutazioni non cliniche delle tecnologie sanitarie; b) valutazioni collaborative dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; c) HTA diverse dai medicinali, dai dispositivi medici o dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; d) la presentazione di evidenze supplementari necessarie a sostenere HTA, in particolare in relazione alle tecnologie sanitarie per uso compassionevole e alle tecnologie sanitarie obsolete; e) valutazioni cliniche delle tecnologie sanitarie di cui all’ per le quali non è ancora stata avviata una valutazione clinica congiunta e delle tecnologie sanitarie non menzionate in tale articolo, in particolare quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’ ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. 2.   Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 è fatto ricorso al gruppo di coordinamento. 3.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all’, paragrafo 7, e agli nonché utilizzando il formato e i modelli stabiliti conformemente all’. 4.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nei programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento e i risultati della cooperazione sono inclusi nelle sue relazioni annuali e presentati sulla piattaforma informatica di cui all’. 5.   Tramite il loro membro designato in seno al gruppo di coordinamento, gli Stati membri possono condividere con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’, relazioni sulle valutazioni nazionali di una tecnologia sanitaria non menzionata all’, in particolare su quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’ ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. 6.   Gli Stati membri possono utilizzare gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali.
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