Art. 22
Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti
In vigore dal 15 dic 2021
Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti
1. Il gruppo di coordinamento assicura la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene possano avere un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. Tali relazioni vertono in particolare sull’impatto clinico stimato e le potenziali conseguenze organizzative e finanziarie delle tecnologie sanitarie emergenti per i sistemi sanitari nazionali.
2. La preparazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 si basa su iniziative o relazioni scientifiche esistenti in materia di tecnologie sanitarie emergenti e su informazioni provenienti da fonti pertinenti, compresi:
a)
i registri di studi clinici e le relazioni scientifiche;
b)
l’Agenzia europea per i medicinali in merito alle future domande di autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’, paragrafo 1;
c)
il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici;
d)
gli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle tecnologie sanitarie che stanno sviluppando;
e)
i membri della rete di portatori di interessi di cui all’.
3. Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni di portatori di interessi che non sono membri della rete di portatori di interessi di cui all’ e altri pertinenti esperti, se del caso.
Storico versioni
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