Art. 19 · Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte

Art. 19

Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 15 dic 2021
Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte 1.   Il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta finalizzato è soggetto all’approvazione del gruppo di coordinamento entro il termine fissato a norma dell’, paragrafo 7, lettera f). 2.   La Commissione invia il documento finale della consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data della sua finalizzazione. 3.   Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e presenta sulla pagina web pubblicamente accessibile della piattaforma informatica di cui all’, paragrafo 1, lettera a), informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte, comprese le osservazioni ricevute durante la preparazione delle stesse.
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