Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 dic 2021
Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per i prodotti di cui all', paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di pezzi dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (174). Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di pezzi importati con i codici TARIC 7308200011, 7308909811, 8502310011 e 8502310085.
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