Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 2021
Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per le turbine eoliche di cui all', paragrafo 1, originarie della RPC, il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle torri eoliche di cui all', paragrafo 1, deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione. I dazi antidumping di cui all', paragrafo 2, si applicano esclusivamente al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle torri eoliche di cui all', paragrafo 1. Alle autorità doganali degli Stati membri deve essere presentata una fattura commerciale valida. Tale fattura deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di valutare l'esattezza del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le torri eoliche di cui all', paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le torri eoliche di cui all', paragrafo 1, importate come parte di una turbina eolica di cui all', paragrafo 1.
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