Art. 12 · Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Art. 12

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

In vigore dal 15 dic 2021
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione 1.   Al fine di garantire che l’assistenza IPA III venga utilizzata in conformità delle norme vigenti, la Commissione applica meccanismi di rettifica finanziaria. 2.   Una rettifica finanziaria può essere effettuata per uno dei seguenti motivi: a) individuazione di eventuali errori, irregolarità, frodi, corruzione; b) individuazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del beneficiario dell’IPA III; c) mancata garanzia del conseguimento dei risultati o della sostenibilità dell’azione, o entrambi; d) seguito dato dalla Commissione alle relazioni sulle attività di audit e ai pareri dell’autorità di audit. 3.   Qualora la Commissione rilevi che la spesa effettuata nell’ambito dei programmi coperti dall’IPA III è stata sostenuta con modalità che violano le norme applicabili, essa decide gli importi che devono essere esclusi dal finanziamento dell’Unione. 4.   Laddove opportuno, nelle situazioni di cui al paragrafo 2, le rettifiche finanziarie sono effettuate per compensazione. 5.   La Commissione applica le rettifiche finanziarie sulla base dell’individuazione degli importi versati indebitamente e delle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se tali importi non possono essere identificati con precisione al fine di applicare singole rettifiche, la Commissione può applicare rettifiche forfettarie o basate su un’estrapolazione dei risultati. Nel decidere l’importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità e/o dell’entità e delle implicazioni finanziarie delle situazioni di cui al paragrafo 2.
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