Art. 11 · Valutazioni a opera del beneficiario dell’IPA III nell’ambito della gestione indiretta

Art. 11

Valutazioni a opera del beneficiario dell’IPA III nell’ambito della gestione indiretta

In vigore dal 15 dic 2021
Valutazioni a opera del beneficiario dell’IPA III nell’ambito della gestione indiretta 1.   Il beneficiario dell’IPA III che attua l’assistenza IPA III nell’ambito della gestione indiretta è responsabile dello svolgimento delle valutazioni dei programmi che gestisce, conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 e agli orientamenti applicabili della Commissione. 2.   Il beneficiario dell’IPA III, in consultazione con la Commissione, redige un piano di valutazione in cui presenta le attività di valutazione da svolgere.
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