Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 dic 2021
1)   I fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo se tali istruzioni riguardano uno dei seguenti dispositivi: a) i dispositivi medici impiantabili e i dispositivi medici impiantabili attivi e i relativi accessori, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745; b) i dispositivi medici fissi installati e i relativi accessori, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745; c) i dispositivi medici e i relativi accessori, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso. 2)   I fabbricanti possono fornire, per i dispositivi elencati al paragrafo 1, istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo alle seguenti condizioni: a) i dispositivi e gli accessori sono destinati esclusivamente a utilizzatori professionali; e b) l’uso da parte di altre persone non è ragionevolmente prevedibile. 3)   Per i software disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 i fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica mediante i software stessi invece che su supporto cartaceo.
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