Art. 4 · Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata

Art. 4

Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata

In vigore dal 10 dic 2021
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli del presente regolamento di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:2284:oj#art-4