Art. 2
In vigore dal 7 dic 2021
L', paragrafo 3, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020);
b)
non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato le merci di cui all', paragrafo 1, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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