Art. 8 · Adozione tardiva del bilancio dell’Unione

Art. 8

Adozione tardiva del bilancio dell’Unione

In vigore dal 7 dic 2021
Adozione tardiva del bilancio dell’Unione 1.   Se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116 e i pagamenti intermedi di cui all’ di tale regolamento sono effettuati in proporzione agli stanziamenti autorizzati per capitolo limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro rispettivamente per il FEAGA e il FEASR, e nel rispetto dei limiti fissati dall’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti successivi. 2.   Per il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116, le prime rate annuali dopo l’adozione dei piani strategici della PAC degli Stati membri rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio per le successive rate annuali sono assunti secondo l’ordine dei piani strategici della PAC degli Stati membri che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i piani strategici della PAC degli Stati membri nel caso in cui gli stanziamenti di impegno siano limitati. Il saldo residuo per tali piani è impegnato sono una volta che si saranno resi disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.
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