Art. 32
Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma destinato alle scuole
In vigore dal 7 dic 2021
Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma destinato alle scuole
Per gli aiuti destinati all’attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio che precede l’anno scolastico di cui trattasi.
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