Art. 3 · Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico

Art. 3

Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico

In vigore dal 7 dic 2021
Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico 1.   Gli organismi pagatori di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell’allegato III del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate in tale allegato. Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in relazione alle misure di intervento pubblico ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.D, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori. 2.   Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all’ammasso pubblico: a) affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»); b) incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale. Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene nell’ambito dei contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell’allegato IV. 3.   Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti: a) tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»; b) tenere aggiornato l’elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi; c) tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi; d) tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume; e) effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate; f) effettuare durante tutto l’anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, ma tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati; g) effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’. Se in uno Stato membro la gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al primo comma, lettere a) e d), sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione. 4.   Gli organismi pagatori garantiscono: a) che i prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all’anno; b) l’integrità delle scorte d’intervento. 5.   Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione: a) dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento; b) delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali. Se si verificano le situazioni di cui al primo comma la Commissione adotta le decisioni del caso: a) per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. 6.   Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell’Unione, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori. 7.   Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.
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