Art. 25
Svincolo delle cauzioni
In vigore dal 7 dic 2021
Svincolo delle cauzioni
1. Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell’Unione, che l’obbligo è stato rispettato o dopo l’incameramento parziale della cauzione a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e dell’ del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente.
2. A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro.
3. Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dal termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia specificato nessun limite per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione, il termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dall’adempimento dell’obbligo.
Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all’obbligo di cui trattasi.
Storico versioni
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