Art. 20 · Condizioni applicabili alle cauzioni

Art. 20

Condizioni applicabili alle cauzioni

In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni applicabili alle cauzioni 1.   L’organismo competente si astiene dall’accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata. 2.   La cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l’organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo. 3.   È considerato deposito in contanti l’assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal fine abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l’organismo competente interessato. L’organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia. Gli assegni non contemplati dal primo comma costituiscono cauzione solo quando l’organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo. 4.   Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione. 5.   La cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l’ha costituita.
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