Art. 15 · Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115

Art. 15

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115

In vigore dal 7 dic 2021
Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 1.   Ai fini dell’adozione della decisione che fissa gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell’articolo 55, paragrafo 3. L’importo da escludere dal finanziamento dell’Unione corrisponde per quanto possibile alla perdita finanziaria o al rischio effettivi per il bilancio dell’Unione. 2.   Se rileva che la spesa non è stata effettuata conformemente alla normativa dell’Unione, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità della violazione nonché della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione. Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, del tipo di grave carenza individuata. A tal fine è opportuno tenere conto degli elementi dei sistemi di governance inficiati da tali gravi carenze. Se, nell’ambito della medesima procedura di conformità, sono accertate diverse gravi carenze che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie differenti, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata. 3.   Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto di una o più delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione: a) gravi carenze in uno o più elementi dei sistemi di governance, b) l’applicazione di un elemento del sistema di governance da parte dello Stato membro è ritenuta mancante e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente; c) sono rilevate carenze analoghe nel medesimo settore in uno Stato membro nel corso di un’indagine che fa seguito a un’altra indagine in cui erano state dapprima rilevate e comunicate allo Stato membro, tenuto conto tuttavia delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro. 4.   Se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per il FEAGA e i FEASR è limitata a una somma inferiore a quanto deriverebbe dall’applicazione del tasso forfettario proposto, può essere applicato il tasso forfettario inferiore oppure la Commissione può utilizzare la valutazione dei sistemi di governance dell’organismo di certificazione nel quadro del suo audit di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione durante la procedura di conformità a norma dell’articolo 55 di tale regolamento. 5.   Se del caso, entro i termini stabiliti dalla Commissione durante la procedura di conformità, gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell’esame di tutti i casi potenzialmente inficiati dalla carenza. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa dell’Unione e imputate al bilancio dell’Unione. I dati forniti comprendono tutti gli importi che sono inammissibili a causa della non conformità alla normativa dell’Unione. In alternativa gli Stati membri possono fornire una valutazione del rischio basata su un campione statisticamente valido e rappresentativo della popolazione colpita dalla carenza, purché gli Stati membri non siano in grado di calcolare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi. L’organismo di certificazione conferma la valutazione della carenza dello Stato membro. 6.   Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta la metodologia, il contenuto e i risultati della verifica o dell’estrapolazione presentata. Se ritiene soddisfacenti la metodologia, il contenuto e i risultati della verifica o dell’estrapolazione presentata, la Commissione si avvale dei risultati presentati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 5 al fine di determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. 7.   Dall’importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 possono essere detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati al FEAGA e al FEASR prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di conformità.
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