Art. 13 · Criteri e metodologia per applicare le riduzioni nel quadro della verifica dell’efficacia dell’attuazione

Art. 13

Criteri e metodologia per applicare le riduzioni nel quadro della verifica dell’efficacia dell’attuazione

In vigore dal 7 dic 2021
Criteri e metodologia per applicare le riduzioni nel quadro della verifica dell’efficacia dell’attuazione 1.   Ai fini dell’adozione della decisione a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 sugli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell’Unione, la Commissione valuta la spesa annuale dichiarata dallo Stato membro per l’intervento in rapporto al corrispondente output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, presentata a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), e dell’, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nonché dell’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115. 2.   Se la spesa dichiarata non corrisponde a un output per l’esercizio finanziario pertinente e se lo Stato membro non ha precedentemente spiegato tali deviazioni relative agli output e agli importi unitari realizzati a norma dell’articolo 134, paragrafi da 5 a 9, del regolamento (UE) 2021/2115 nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione o se le giustificazioni alle deviazioni sono insufficienti, lo Stato membro fornisce ulteriori giustificazioni entro i limiti fissati dalla Commissione. Le giustificazioni riguardano le spese dichiarate che non corrispondono a un output nell’esercizio finanziario pertinente. 3.   Le motivazioni che gli Stati membri devono fornire contengono le informazioni pertinenti che spiegano la deviazione a livello di importo unitario e per il periodo di cui trattasi. Esse contengono informazioni quantitative e, se del caso, spiegazioni qualitative. Gli Stati membri inoltre forniscono spiegazioni in merito alla portata e all’effetto delle azioni correttive già adottate per porre rimedio alla deviazione ed evitare che si verifichi nuovamente. Se non riesce a fornire giustificazioni per le deviazioni a norma del paragrafo 2, lo Stato membro può fornire giustificazioni per una parte delle deviazioni. 4.   Se gli Stati membri non forniscono motivazioni debitamente giustificate per le deviazioni o se queste sono ritenute insufficienti dalla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3, oppure riguardano soltanto una parte delle deviazioni, la Commissione riduce gli importi pertinenti dal finanziamento dell’Unione. La Commissione comunica il proprio parere allo Stato membro in una comunicazione separata. 5.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
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