Art. 12 · Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

Art. 12

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

In vigore dal 7 dic 2021
Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa 1.   A norma dell’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, per quanto riguarda il FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V del presente regolamento e alla normativa agricola settoriale. 2.   Per quanto riguarda il FEASR, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore. 3.   Per quanto riguarda le decisioni sulla liquidazione dei conti di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e la procedura di conformità di cui all’articolo 55 di tale regolamento, deve essere utilizzato il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l’adozione degli atti di esecuzione di liquidazione. 4.   Nei casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché per le operazioni per le quali la normativa dell’Unione non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.
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