Art. 9 · Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

Art. 9

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 7 dic 2021
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali 1.   L’approvazione di un’organizzazione interprofessionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è concessa dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura e per un periodo di un anno, con inizio in tempo utile per la stagione di semina dell’anno in questione, purché l’organizzazione soddisfi i criteri seguenti: a) totalizzi una superficie complessiva di almeno 4 000 ha che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all’ del presente regolamento; b) abbia adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei soci, in conformità alle normative dell’Unione e nazionali. 2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento revoca il medesimo, a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza entro un termine fissato dallo Stato membro nella decisione di revoca. L’autorità competente dello Stato membro responsabile comunica con anticipo all’organizzazione interprofessionale la sua intenzione di revocare il riconoscimento e le motivazioni di tale revoca. Essa offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un termine specificato nella comunicazione della revoca prevista. Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo non sono ammessi a ricevere la maggiorazione del pagamento specifico per il cotone a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
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