Art. 8 · Condizioni aggiuntive di ammissibilità al pagamento specifico per il cotone

Art. 8

Condizioni aggiuntive di ammissibilità al pagamento specifico per il cotone

In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni aggiuntive di ammissibilità al pagamento specifico per il cotone Per i pagamenti specifici per il cotone di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri di cui all’ di tale regolamento stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC una densità minima di piante sulla superficie seminata fissata in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.
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