Art. 6
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
In vigore dal 7 dic 2021
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
Gli Stati membri di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC criteri oggettivi per l’autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell’, paragrafo 3, di tale regolamento.
Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:
a)
l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
b)
la situazione pedoclimatica delle superfici in questione;
c)
la gestione delle acque da irrigazione;
d)
le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.
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