Art. 46
Benessere degli animali
In vigore dal 7 dic 2021
Benessere degli animali
Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi agli impegni a favore del benessere degli animali di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che gli impegni a favore del benessere degli animali introducano criteri superiori riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei seguenti settori:
a)
acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;
b)
condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l’allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;
c)
condizioni che consentano l’espressione del comportamento naturale, come l’arricchimento dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;
d)
accesso all’esterno e pascolo all’aperto;
e)
pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;
f)
pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l’impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all’immunocastrazione;
g)
misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l’uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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