Art. 44 · Ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali

Art. 44

Ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali

In vigore dal 7 dic 2021
Ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il tipo di intervento «ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali» di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115 sia attuato solamente previa adozione delle misure di controllo delle malattie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 2.   La spesa di ricostituzione degli stock di bestiame non supera il 20 % della spesa totale nell’ambito dei programmi operativi.
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