Art. 42 · Superficie vitata

Art. 42

Superficie vitata

In vigore dal 7 dic 2021
Superficie vitata 1.   Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. 2.   Se uno Stato membro decide di verificare i costi ammissibili delle operazioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde esclusivamente sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su unità di misura diverse dalla superficie o sulla base dei documenti giustificativi che i beneficiari sono tenuti a presentare, le autorità competenti possono decidere di non procedere alla misurazione della superficie vitata come indicato al paragrafo 1.
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