Art. 30
Valore della produzione commercializzata di organizzazioni o gruppi di recente riconoscimento
In vigore dal 7 dic 2021
Valore della produzione commercializzata di organizzazioni o gruppi di recente riconoscimento
Se nei tre anni successivi al riconoscimento non sono disponibili dati storici per i tre anni precedenti sulla produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori nei settori di cui all’, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri accettano il valore della produzione commercializzata o commercializzabile in un periodo di 12 mesi consecutivi comunicato dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori per cui l’organizzazione interessata o il gruppo di produttori possa provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, di avere la capacità effettiva di commercializzare tale prodotto per conto dei suoi soci produttori.
Tuttavia se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha comunicato il valore della produzione commercializzata ai fini del suo riconoscimento, lo Stato membro accetta solo tale valore.
Storico versioni
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