Art. 3
Verifica delle varietà di canapa e determinazione quantitativa del tenore di THC
In vigore dal 7 dic 2021
Verifica delle varietà di canapa e determinazione quantitativa del tenore di THC
1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di verifica per determinare il tenore di THC nelle varietà di canapa che consenta loro di applicare il metodo per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC nelle varietà di canapa di cui all’allegato I.
2. L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
3. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, nel corso dell’anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Se la media di tutti i campioni di una data varietà supera per il secondo anno consecutivo il tenore di THC fissato all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro comunica alla Commissione la denominazione della varietà interessata al più tardi entro il 15 gennaio dell’anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la coltivazione della varietà in oggetto non conferisce alcun diritto ai pagamenti diretti nello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri provvedono a informare tempestivamente i produttori di canapa in merito alle denominazioni delle varietà di canapa inammissibili al pagamento diretto a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito di una comunicazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, rendendo pubbliche le informazioni trasmesse al più tardi entro la data di presentazione della domanda unica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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