Art. 23
Costi amministrativi e di personale
In vigore dal 7 dic 2021
Costi amministrativi e di personale
1. I costi di personale sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell’, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.
Tali costi di personale comprendono, tra l’altro, i costi del personale assunto a contratto dal beneficiario e i costi corrispondenti alla quota di ore lavorative prestate per l’attuazione di un intervento da parte del suo personale permanente.
Gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario trasmetta i documenti giustificativi contenenti le specifiche del lavoro effettivamente svolto in relazione al particolare intervento e affinché il valore della relativa spesa di personale possa essere valutato e verificato indipendentemente. Il valore dei costi di personale relativi a un particolare intervento non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione per la stessa tipologia di servizio.
Per determinare i costi di personale connessi all’attuazione di un intervento da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l’ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell’attuazione dell’operazione, o su base proporzionale nel caso del personale a tempo parziale.
Per gli interventi «promozione, comunicazione e commercializzazione» e «azioni di comunicazione» di cui all’, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell’intervento.
2. I costi amministrativi sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell’, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.
I costi amministrativi sono ritenuti ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali dell’intervento attuato.
I costi di audit esterni sono ritenuti ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato.
3. Gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC, per il settore degli ortofrutticoli, per il settore del luppolo, per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per gli altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, un tasso forfettario fisso per i costi amministrativi e di personale legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo fino a un massimo del 2 % del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori.
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