Art. 2 · Requisiti aggiuntivi di ammissibilità

Art. 2

Requisiti aggiuntivi di ammissibilità

In vigore dal 7 dic 2021
Requisiti aggiuntivi di ammissibilità All’atto di fornire, nei rispettivi piani strategici della PAC, le definizioni previste dall’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri subordinano la concessione di pagamenti per la produzione di canapa all’utilizzo di sementi di varietà di canapa che soddisfino le condizioni seguenti: a) sono elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento e pubblicate a norma dell’ della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (4); b) il loro tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito denominato «tenore di THC») non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito dall’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115; c) sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (5) o, per le varietà da conservare, dell’ della direttiva 2008/62/CE della Commissione (6).
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