Art. 18
Assicurazione del raccolto e della produzione
In vigore dal 7 dic 2021
Assicurazione del raccolto e della produzione
Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC l’assicurazione del raccolto e della produzione come intervento nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto e della produzione che beneficiano del fondo di esercizio. Il sostegno pubblico complessivo non può superare l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.
Gli interventi di assicurazione del raccolto e della produzione non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno o assicurativi relativi al rischio assicurato.
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