Art. 17 · Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

Art. 17

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

In vigore dal 7 dic 2021
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli 1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di «raccolta verde» per tali settori e di «mancata raccolta» per tali settori eccetto quello vitivinicolo, gli Stati membri provvedono affinché tali interventi siano supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali e che interessino il 100 % della produzione prevista per il prodotto in questione in una data parcella. La «raccolta verde» consiste nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde. La «mancata raccolta» consiste nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi di raccolta verde siano attuati durante il periodo vegetativo, prima che il prodotto raggiunga lo stadio di commercializzazione, e che non si applichino ai prodotti la cui raccolta normale è già iniziata. 3.   Gli Stati membri fissano nei rispettivi piani strategici della PAC i termini massimi nella stagione di produzione per l’applicazione degli interventi di raccolta verde per ciascun prodotto sottoposto a tali interventi, nonché altre condizioni di ammissibilità alla raccolta verde e alla mancata raccolta, comprese se del caso le varietà e le categorie di prodotti. 4.   Gli Stati membri escludono la compensazione finanziaria per gli interventi di mancata raccolta realizzati laddove la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. 5.   Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Per i settori diversi da quello vitivinicolo, gli Stati membri fissano gli importi per ettaro dell’indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, ad un livello tale da non coprire più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato, con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, applicabile al medesimo prodotto. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario comunichi in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l’intenzione di effettuare un’operazione di raccolta verde o di mancata raccolta. 7.   Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono: a) modalità di applicazione degli interventi in questione, in particolare in merito al relativo contenuto e alla tempistica, all’importo dell’indennità da versare e all’applicazione degli interventi, nonché all’elenco dei prodotti ammissibili; b) disposizioni atte a garantire che l’applicazione di questi interventi non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative; c) un divieto di concedere un sostegno nel settore dei prodotti ortofrutticoli se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. 8.   Gli Stati membri garantiscono che: a) la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo alcuna raccolta e che il prodotto sia ben sviluppato, non danneggiato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile; b) i prodotti raccolti non siano stati denaturati; c) non si verifichino un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative derivanti dall’intervento di cui l’organizzazione di produttori è responsabile; d) la superficie di qualsiasi parcella vitata oggetto di vendemmia verde non entri nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta; e) in deroga ai paragrafi 2 e 4, nel settore degli ortofrutticoli, se le piante ortofrutticole hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, la raccolta verde possa aver luogo dopo l’inizio della normale raccolta e la mancata raccolta possa aver luogo anche se la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In tali casi l’indennità finanziaria compensa solo la produzione che sarebbe raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta e non viene commercializzata a seguito di tali operazioni. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo; f) nel settore ortofrutticolo, eccetto i casi di cui alla lettera e), gli interventi di raccolta verde e di mancata raccolta non possono essere applicati simultaneamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno.
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