Art. 13
Orientamento
In vigore dal 7 dic 2021
Orientamento
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di orientamento nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:
a)
scambiare buone pratiche legate agli interventi di prevenzione e gestione delle crisi, che aiutino il beneficiario a trarre vantaggio dall’esperienza acquisita nell’attuazione degli interventi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio;
b)
promuovere la creazione di nuove organizzazioni di produttori o la fusione di quelle esistenti, consentire ai singoli produttori di aderire a un’organizzazione di produttori esistente, nonché fornire consulenza ai gruppi di produttori per l’ottenimento del riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
creare opportunità di messa in rete per i prestatori e i destinatari di servizi di orientamento, in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.
2. Il prestatore di orientamento è un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.
3. Il destinatario dell’orientamento è un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un’organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.
4. Tutte le spese ammissibili connesse all’attività di orientamento sono versate al prestatore di orientamento, il quale include tale intervento nel proprio programma operativo.
5. Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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