Art. 12
Interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali
In vigore dal 7 dic 2021
Interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:
a)
ridurre l’attuale utilizzo di fattori di produzione, l’emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione;
b)
sostituire l’uso di energia da fonti combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili;
c)
ridurre i rischi ambientali legati all’uso di taluni fattori di produzione o alla produzione di taluni residui, compresi prodotti fitosanitari, fertilizzanti, letame o altre deiezioni animali;
d)
ridurre il consumo di acqua;
e)
essere legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità;
f)
ridurre in modo efficace e misurabile le emissioni di gas serra o conseguire un sequestro durevole del carbonio;
g)
aumentare la resilienza della produzione ai rischi legati ai cambiamenti climatici, come l’erosione del suolo;
h)
conseguire la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche; oppure
i)
contribuire alla protezione o al miglioramento dell’ambiente.
Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo, dell’intervento o della modifica di tale programma o intervento.
2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all’, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell’apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC interventi effettuati al di fuori dei locali del beneficiario. Il beneficio e l’impatto aggiuntivo attesi dell’intervento legato agli obiettivi agro-climatico-ambientali devono essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura del beneficiario al momento della presentazione dell’operazione, del programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l’attuazione dell’intervento.
3. Nel determinare le spese da coprire, gli Stati membri tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari che attuano interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l’attuazione di tali interventi e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché nei programmi operativi sia inserita una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito di interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifiche delle pertinenti norme obbligatorie, dei requisiti o degli obblighi.
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