Art. 11
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
In vigore dal 7 dic 2021
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell’apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l’uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
b)
fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l’immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (7).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all’, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell’apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.
Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l’immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).
2. Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere che il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, possa essere finanziato in un unico importo o in rate approvate, se del caso, nel programma operativo o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti.
Se il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, gli Stati membri provvedono affinché possa essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.
Se gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, prevedono un sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono gli obiettivi relativi all’ambito agro-climatico-ambientale di cui all’, lettere e) ed f), e all’articolo 57, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, tali investimenti perseguono uno o più degli obiettivi elencati all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere un sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia, purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.
4. Gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, possono prevedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione a condizione che:
a)
siano fissate le percentuali degli obiettivi minimi di risparmio idrico, in termini di riduzione sia potenziale che effettiva del consumo di acqua che il beneficiario del sostegno deve conseguire e purché il piano strategico della PAC dimostri che tali obiettivi di risparmio di acqua sono stati determinati tenendo conto delle esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
b)
sia presente o debba essere installato nell’ambito dell’investimento un sistema di contatori intesi a misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione;
c)
nel caso degli investimenti specifici nell’irrigazione di cui ai paragrafi da 5 a 8, siano rispettate le condizioni stabilite in detti paragrafi.
5. È possibile prevedere un sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione alle seguenti condizioni:
a)
sulla base di una valutazione ex ante da parte del beneficiario, gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
b)
l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico come previsto dalla direttiva 2000/60/CE per motivi inerenti alla quantità d’acqua e sarà conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’, paragrafo 1, di tale direttiva.
Le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non si applicano agli investimenti effettuati a sostegno di miglioramenti di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione in relazione alla creazione di un bacino o all’utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
6. È possibile concedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo alle condizioni seguenti:
a)
lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua;
b)
un’analisi dell’impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi dell’impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente.
7. Può essere concesso un sostegno agli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico a condizione che l’utilizzo di tali acque sia conforme al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
8. È possibile concedere un sostegno agli investimenti per la creazione o l’ampliamento di un bacino a fini di irrigazione purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente.
9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):
a)
una cessazione dell’attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
b)
un trasferimento di un’attività produttiva al di fuori dell’area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
c)
un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un’impresa o a un organismo pubblico; oppure
d)
qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione in proporzione alla durata dell’inosservanza.
Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l’aiuto finanziario dell’Unione se il beneficiario cessa un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.
In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore residuo.
10. In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:
a)
aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori; oppure
b)
detratto dal costo della sostituzione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.
11. Gli Stati membri non forniscono sostegno agli investimenti specificati come interventi nei rispettivi piani strategici della PAC se tali interventi ricevono un sostegno ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere da h) a k), di tale regolamento.
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